Green-Pass: l’ira dei vertici del diritto

GREEN PASS : ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE E PROCEDURALE …

Il prof. Beniamino Deidda direttore della Scuola Superiore di Magistratura:

<<In questo Paese tutti ignorano la legge. “O ti vaccinano o ti licenziano” è un reato di estorsione ai sensi dell’articolo 629 CODICE PENALE.

Il corpo umano e la Salute Personale NON SONO SACRIFICABILI per la Tutela della Salute PUBBLICA.

C’è una sentenza al riguardo: Corte Costituzionale – Sentenza 308/1990: “Non è ammesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio della collettività”.

Ciò significa che il diritto individuale alla salute è sempre salvo, anche a fronte della interesse collettivo GENERALE.

Norimberga 1945:

“La somministrazione di farmaci (i vaccini sono) contro la volontà del soggetto è un crimine contro l’umanità”.

Oviedo 2000:

“Un trattamento sanitario (come il vaccino) può essere praticato solo se l’interessato ha dato il suo consenso libero e informato”.

Art. 32 della Costituzione, “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento medico se non per disposizione di legge. La legge non può comunque violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Tribunale di Roma, sez. 6 civile, con ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020 dichiara:

– ILLEGITIMI TUTTI I DPCM dal 31-01-2020;

– illegittimo di metodo e I merito tale stato di emergenza;

– nulli TUTTI gli atti da essi derivanti!.

Il green PASS in Gazzetta ufficiale n.171 del 19 luglio 2021.

Si rappresenta che il decreto legge del 18 maggio 2021 n.65, istitutivo tra l’altro del green pass per le cerimonie civili, non è stato convertito in legge nei termini previsti. In questi casi il decreto legge decade con efficacia retroattiva.

Si sappia che la legge proibisce che vengano rinnovate le norme di un DL non convertito.

Questo, infatti, ce lo spiega molto chiaramente la Legge 400/88.

LA LEGGE NON C’È E NON POSSONO ATTUARE NESSUNA SANZIONE>>

CONCLUSIONE:

Mentono finché possono, ma la verità sta emergendo ed il popolo è sempre più consapevole di questo, afferma Guido Grossi, ex responsabile dei mercati finanziari per Bnl ed oggi editore di “Sovranita’ popolare” nonche’ ricercatissimo seminarista.

L’avvocato Fusillo, tra l’altro, si scaglia contro il Green Pass spiegando come trasgredirvi.

Chiaro il concetto?

Il titolare di un esercizio commerciale ha solo l’obbligo, in teoria, di controllare l’esistenza in capo ai clienti del green pass ( o marchio verde).

È lì finisce.

Non può conservare una copia del documento. Non può segnarsi il nome dei clienti che entrano con o senza documento.

Non può fare nessun tipo di conservazione dei dati per la ragione evidente che non è il titolare del trattamento dei dati.

Tutta l’attività di gestione dei dati personali non la può fare.

Ai gestori che non vogliono chiedere a nessuno dei loro clienti il marchio verde consiglio di farlo, cioè di non chiedere proprio nulla e spiego il perché.

Arriva la polizia e dice” Ah, lei gestore del ristorante ha controllato che tutti siano in regola col green pass? “.

Risposta :” Ho controllato e tutti i miei clienti sono in regola( senza dire”in regola col green pass).

A quel punto il poliziotto dirà :” Mi fa vedere la documentazione dalla quale risulta?”

E la risposta sarà :” Non posso”.

Primo, perché l’unico che può controllare l’esistenza del marchio verde è il titolare dell’attività e nessun altro.

Il poliziotto non può farlo perché la legge non glielo consente.
Se il poliziotto si rivolge ad uno dei clienti, chiedendolo a lui, non lo può fare neppure.

Alla domanda “Lei ha il greenpass per entrare in questo locale?”, si può rispondere di avere già visto tutto col gestore dell’attività e se il poliziotto dirà “Mi faccia vedere il green pass”, si potrà rispondere “Assolutamente no”.

Sono dati riservatissimi.

C’è un titolare del trattamento, che è il Ministero della Salute.
C’è un controllore, che è il gestore dell’attività.

L’unica azione che il poliziotto è autorizzato a fare è chiedere al titolare dell’attività se lui ha controllato e lì finisce, perché non può fare niente altro.

La norma, inoltre, non prevede nessuna sanzione ai danni del consumatore.

L’unico che può essere sanzionato è il titolare dell’attività, ma è difficile che possa essere colto sul fatto perché può dire:”Io ho controllato ma non le faccio vedere nulla”.

La sanzione, invece, della chiusura dell’attività si applica soltanto alla terza violazione della normativa constatata in giorni diversi.
Anche qui, siccome non c’è un registro delle sanzioni, delle violazioni e cosi via, come fa il poliziotto che mi volesse sanzionare a dire” Ah, ma questa è la terza sanzione”.

Lo stesso discorso vale per i dipendenti.

Il titolare dell’esercizio dirà di avere controllato che loro sono tutti in regola in qualità di gestore dell’attività.

E anche qui non sarà tenuto a fornire alcuna documentazione alle forze dell’ordine.

Che cosa dobbiamo fare, invece, con un esercente che vuole chiederci il marchio verde?

La normativa è illegittima, perché contiene una discriminazione di coloro che hanno scelto di non vaccinarsi, discriminazione che è contraria al regolamento europeo sul marchio verde.

Il 953 del 2021 vieta espressamente qualsiasi discriminazione di coloro che hanno deciso di non vaccinarsi.

Consiglio di rifiutarsi di mostrare qualsiasi marchio verde ed esortare il gestore dell’attività a chiamare polizia e carabinieri.

Il comportamento del gestore che tenti d’impedire l’accesso a chi non ha il marchio verde rientra nel famoso incitamento all’odio per ragioni politiche.

Quello che si dovrà dire è “Io sono contrario al marchio verde perché contrario alla politica governativa”.

Non ha nulla a che vedere con le ragioni sanitarie che millantano questi personaggi, perché è chiaro che se posso andare al bar a consumare in piedi cornetto e cappuccino e, invece, non posso stare in piedi in un museo, è una norma solo politica.

La discriminazione, quindi, di coloro che non hanno marchio verde è di natura politica. Si può invitare a chiamare la polizia, per effettuare più comodamente la denuncia”.

Avv. Alessandro Fusillo.